Art. 18.
(Abuso nelle procedure di autorizzazione).

      1. Il personale addetto ai servizi di informazione, ovvero il privato non addetto ai medesimi servizi cui si è fatto ricorso per l'esecuzione di attività autorizzate ai sensi della presente sezione, che preordina illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.